IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto  2023,  n.  111,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al Governo per la riforma fiscale; 
  Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 1,  lettera  h)  e  19
comma 1, lettere da a) a h) recanti  principi  e  criteri  direttivi,
rispettivamente, in  materia  di  autotutela  e  di  revisione  della
disciplina del contenzioso tributario; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
«Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega  al
Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre  1991,  n.
413»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2023; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
sancita nella seduta del 20 dicembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 7, comma 4, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «La  notificazione  dell'intimazione  e   del   modulo   di
deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative  istruzioni
per la compilazione, e' reso disponibile sul sito  istituzionale  dal
Dipartimento della Giustizia tributaria, puo' essere effettuata anche
in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle  disposizioni
di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone  e'  in
possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato
deposita telematicamente il modulo di  deposizione  trasmessogli  dal
testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto  in  ogni
sua parte con firma digitale apposta in  base  a  un  certificato  di
firma qualificato la cui validita' non e' scaduta ovvero che  non  e'
stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.»; 
    b) nell'articolo 11, dopo il comma 3, e'  aggiunto  il  seguente:
«3-ter. La Regione nei cui confronti  e'  proposto  il  ricorso  puo'
stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici  finanziari
e tributari, nonche' mediante i funzionari individuati dall'ente  con
proprio provvedimento». 
    c) nell'articolo 12: 
      1) al comma 7, primo periodo,  dopo  le  parole  «dallo  stesso
incaricato» sono aggiunte  le  seguenti:  «salvo  che  il  conferente
apponga la propria firma digitale»; 
      2) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
difensore, quando la procura e' conferita su  supporto  cartaceo,  ne
deposita  telematicamente  la  copia   per   immagine   su   supporto
informatico, attestandone la conformita' ai sensi  dell'articolo  22,
comma  2,  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   con
l'inserimento della relativa dichiarazione.»; 
      3) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. La  procura
alle liti si considera apposta in calce  all'atto  cui  si  riferisce
quando e' rilasciata su un separato documento informatico  depositato
telematicamente insieme all'atto cui la stessa  si  riferisce  ovvero
quando e' rilasciata su foglio separato del quale e' effettuata copia
informatica, anche per immagine, depositata  telematicamente  insieme
all'atto cui la stessa si riferisce.»; 
    d) nell'articolo 14, dopo il comma 6, e'  aggiunto  il  seguente:
«6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi  di
un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da  quello  che  ha
emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei  confronti
di entrambi i soggetti.»; 
    e) nell'articolo 15: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Le  spese  del
giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza
reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che  devono
essere espressamente motivate ovvero quando  la  parte  e'  risultata
vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto
solo nel corso del giudizio.»; 
      2) dopo il comma 2-octies e' inserito il  seguente:  «2-nonies.
Nella liquidazione delle spese si tiene altresi' conto  del  rispetto
dei principi di sinteticita' e chiarezza degli atti di parte»; 
    f)  nell'articolo  16,  comma  1,  le  parole  da  «in  plico»  a
«dell'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «con  raccomandata  con
avviso di ricevimento»; 
    g) nell'articolo 16-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le  comunicazioni
sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni.
Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,  del
predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate  anche
ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di  posta
elettronica certificata del difensore o delle parti e'  indicato  nel
ricorso o nel primo atto difensivo. E' onere del difensore comunicare
ogni variazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata  a
quelli delle altre parti costituite e alla segreteria  la  quale,  in
difetto, non e' tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore ne'
ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria.  In
caso  di  pluralita'  di  difensori  di  una  parte  costituita,   la
comunicazione e' perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi,  cui
spetta informarne gli altri.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Le  parti,  i
consulenti e gli organi tecnici  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,
depositano gli  atti  processuali,  i  documenti  e  i  provvedimenti
giurisdizionali   notificati   esclusivamente   con   le    modalita'
telematiche  previste  dalle  vigenti  norme  tecniche  del  processo
tributario telematico, salva la possibilita', nelle  ipotesi  di  cui
all'articolo  79,   di   effettuare   le   notificazioni   ai   sensi
dell'articolo 16»; 
      3) il comma 3-bis e' soppresso; 
      4) dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  La
violazione delle disposizioni dei commi  da  1  a  3,  nonche'  delle
vigenti  norme  tecniche  del  processo  tributario  telematico,  non
costituisce causa di invalidita' del  deposito,  salvo  l'obbligo  di
regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.»; 
    h) dopo l'articolo 17-bis e' inserito il seguente capo: 
      «Capo III - Forma degli atti 
      Art. 17-ter (Degli  atti  in  generale).  -  1.  Gli  atti  del
processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in
modo chiaro e sintetico. 
      2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle  norme  tecniche  di
cui all'articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti
del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle  segreterie
delle corti di giustizia tributaria, nonche' gli atti delle  parti  e
dei difensori sono sottoscritti con firma digitale. 
      3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni  caso
conto della violazione ad  opera  dei  difensori  delle  parti  delle
previsioni di cui al comma 4-bis  dell'articolo  16-bis,  nonche'  di
quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo
l'obbligo delle parti di provvedere alla  regolarizzazione  entro  il
termine perentorio stabilito dal giudice. 
      4.  La  mancata   sottoscrizione   con   firma   digitale   dei
provvedimenti giudiziari del giudice  tributario  determina  la  loro
nullita'.»; 
    i) nell'articolo 19, comma 1, dopo la lettera g) sono inserite le
seguenti: «g-bis)  il  rifiuto  espresso  o  tacito  sull'istanza  di
autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della  legge  27
luglio 2000, n. 212;» e «g-ter) il rifiuto espresso  sull'istanza  di
autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies  della  legge
27 luglio 2000, n. 212;»; 
    l) nell'articolo 21, comma 2, primo periodo: 
      1) dopo le parole «rifiuto tacito»  sono  soppresse  le  parole
«della restituzione»; 
      2) le parole «lettera g)»  sono  sostituite  con  le  seguenti:
«lettere g) e g-bis)»; 
      3) dopo le parole «di restituzione» sono inserite le  seguenti:
«o di autotutela»; 
    m) nell'articolo 25-bis, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo  telematico  non  devono
essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei
suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto  degli  atti  e  dei
documenti su supporto  cartaceo  dei  quali  non  e'  depositata  nel
fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita
di attestazione di conformita' all'originale.»; 
    n) nell'articolo 33 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La
controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno  una
delle parti  non  chieda  la  discussione  in  pubblica  udienza,  in
presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare  alle  altre
parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2,  e
da  depositare  nella  segreteria   unitamente   alla   prova   della
notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza
e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da  remoto,
la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi  lo  ha
chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda  di
discutere in presenza,  i  giudici  ed  il  personale  amministrativo
partecipano sempre in presenza alla discussione»; 
    o) dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti: 
      1) «Art. 34-bis (Udienza a distanza). - 1. I contribuenti  e  i
loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i
giudici e  il  personale  amministrativo  delle  corti  di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle  udienze
di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da  remoto  e'
chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in  apposita  istanza
notificata alle altre  parti  costituite  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 32, comma 2, ed e' depositata in  segreteria  unitamente
alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione  delle  cause
da remoto la segreteria  comunica,  almeno  tre  giorni  prima  della
udienza, l'avviso dell'ora e delle  modalita'  di  collegamento.  Nel
verbale di udienza viene dato atto delle modalita' con cui si accerta
l'identita'  dei  partecipanti  e  della  loro  libera  volonta'   di
parteciparvi, anche ai fini della  disciplina  sulla  protezione  dei
dati  personali.  I  verbali  e  le  decisioni  deliberate  all'esito
dell'udienza  o   della   camera   di   consiglio   si   considerano,
rispettivamente, formati  ed  assunte  nel  comune  in  cui  ha  sede
l'ufficio giudiziario presso il quale e' stato  iscritto  il  ricorso
trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori,  le
parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo e'
considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.»; 
    p) nell'articolo 35, al comma  1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «e,  al  termine,  da'   lettura   immediata   del
dispositivo,  salva  la  facolta'  di  riservarne  il   deposito   in
segreteria e la sua  contestuale  comunicazione  ai  difensori  delle
parti costituite entro il termine  perentorio  dei  successivi  sette
giorni»; 
    q) nell'articolo 36, al comma 1, numero  4),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «di accoglimento  o  di  rigetto,  relativi
alle questioni di merito ed  alle  questioni  attinenti  ai  vizi  di
annullabilita' o di nullita' dell'atto»; 
    r) nell'articolo 37: 
      1) al comma 1 dopo la parola «deposito» e' inserita la seguente
«telematico»; 
      2) al comma 1 il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Il  segretario  fa  risultare  l'avvenuto  deposito  della  sentenza
apponendovi  la  propria  firma   digitale   e   la   data,   dandone
comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.»; 
      3) il comma 2 e' abrogato; 
    s) all'articolo 47: 
      1) nel comma 1 le parole «commissione  provinciale  competente»
sono sostituite dalle seguenti: «corte  di  giustizia  tributaria  di
primo o di secondo grado presso la quale  e'  pendente  il  giudizio,
ovvero adita ai sensi dell'articolo 62-bis»; 
      2) nel comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o
del giudice monocratico»; 
      3) nel comma 4, primo periodo, dopo la parola  «collegio»  sono
aggiunte le seguenti: «o il giudice monocratico»; 
      4) nel comma 4: 
        a)  al  primo  periodo  le  parole  «non  impugnabile»   sono
soppresse; 
        b)  il  secondo   periodo   e'   sostituito   dai   seguenti:
«L'ordinanza e' immediatamente  comunicata  alle  parti.  L'ordinanza
cautelare collegiale e' impugnabile innanzi alla corte  di  giustizia
tributaria di secondo grado entro il termine perentorio  di  quindici
giorni  dalla  sua  comunicazione  da  parte  della  segreteria.   Al
procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3  e  4,
in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice  monocratico
e' impugnabile solo  con  reclamo  innanzi  alla  medesima  corte  di
giustizia tributaria di primo grado in  composizione  collegiale,  da
notificare alle altre parti  costituite  nel  termine  perentorio  di
quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al
procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi  2,
3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili,  e  l'ordinanza  che  decide  sul
reclamo non e' impugnabile.  L'ordinanza  cautelare  della  corte  di
giustizia tributaria di secondo grado non e' impugnabile.»; 
      5) nel comma 7 le parole «di primo grado» sono soppresse; 
      6) nel comma 8 la  parola  «commissione»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo o di secondo  grado
presso la quale e' pendente il giudizio»; 
    t) dopo l'articolo 47-bis e' inserito il seguente:  «Art.  47-ter
(Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione). - 1.
Escluso il caso di pronuncia su reclamo,  il  collegio,  in  sede  di
decisione della domanda  cautelare,  trascorsi  almeno  venti  giorni
dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la  completezza  del
contraddittorio  e  dell'istruttoria,  sentite  sul  punto  le  parti
costituite, puo' definire, in camera di consiglio,  il  giudizio  con
sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3,  salvo  che  una
delle  parti  dichiari  di  voler  proporre  motivi  aggiunti  ovvero
regolamento di giurisdizione. Ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  il
collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il  rinvio  per
consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del  regolamento
di giurisdizione, fissando contestualmente la data per  il  prosieguo
della trattazione. 
    2. Le disposizioni del comma  1  si  applicano  anche  quando  la
domanda cautelare e' proposta innanzi al giudice monocratico. 
    3. Il giudice decide con sentenza in  forma  semplificata  quando
ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilita', improcedibilita' o
infondatezza  del  ricorso.  La  motivazione  della   sentenza   puo'
consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto
ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.»; 
    u) nell'articolo 48: 
      1) al  comma  2  le  parole  «la  commissione  pronuncia»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte  di   giustizia   tributaria
pronuncia» e le parole  «la  commissione  dichiara»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la corte dichiara»; 
      2) dopo  il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Le
disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano,   in   quanto
compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla  Corte  di
Cassazione.»; 
    v) nell'articolo 48-bis.1: 
      1) al comma  1  le  parole  «Per  le  controversie  soggette  a
reclamo, ai sensi dell'articolo 17-bis,  la  Corte»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La corte»;  inoltre,  le  parole  «all'esistenza  di
questioni  di  facile  e  pronta  soluzione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai precedenti giurisprudenziali»; 
      2) al comma 2,  terzo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «con la fissazione di una nuova udienza»; 
      3) al comma 3, dopo le  parole  «La  causa»  sono  inserite  le
seguenti: «, se richiesto da una delle parti,»; 
    z) nell'articolo 48-ter, al comma 1 sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e nella misura del sessanta per  cento  del  minimo
previsto dalla legge in caso di perfezionamento  della  conciliazione
nel corso del giudizio di Cassazione»; 
    aa) nell'articolo 52: 
      1)  al  comma  1,  le  parole   «commissione   provinciale»   e
«commissione regionale» sono sostituite, rispettivamente, da:  «corte
di giustizia  tributaria  di  primo  grado»  e  «corte  di  giustizia
tributaria di secondo grado»; 
      2) al comma 2, primo periodo, le parole «commissione regionale»
sono sostituite dalle seguenti: «corte  di  giustizia  tributaria  di
secondo grado» e il secondo periodo e' soppresso; 
      3) al comma 3, dopo le parole «camera di consiglio utile»  sono
aggiunte le seguenti: «e comunque  non  oltre  il  trentesimo  giorno
dalla presentazione della  medesima  istanza,»;  inoltre,  le  parole
«almeno dieci giorni liberi prima» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«almeno cinque giorni liberi prima»; 
      4) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:  «6-bis.  L'udienza
di trattazione dell'istanza di sospensione  non  puo'  in  ogni  caso
coincidere  con   l'udienza   di   trattazione   del   merito   della
controversia.»; 
    bb) l'articolo 58 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 58 (Nuove prove in appello). - 1. Non sono ammessi  nuovi
mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi  documenti,  salvo
che il collegio li ritenga indispensabili  ai  fini  della  decisione
della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto  proporli
o produrli nel  giudizio  di  primo  grado  per  causa  ad  essa  non
imputabile. 
      2. Possono essere proposti motivi  aggiunti  qualora  la  parte
venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre  parti  nel
giudizio  di  primo  grado,  da  cui  emergano  vizi  degli  atti   o
provvedimenti impugnati. 
    3. Non e' mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure
e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini  della
legittimita'  della  sottoscrizione  degli  atti,   delle   notifiche
dell'atto  impugnato  ovvero  degli   atti   che   ne   costituiscono
presupposto di legittimita' che  possono  essere  prodotti  in  primo
grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis»; 
    cc) nell'articolo 62-bis: 
      1) al comma  1,  primo  periodo,  la  parola  «commissione»  e'
sostituita dalle seguenti:  «corte  di  giustizia  tributaria»  e  il
secondo periodo e' soppresso; 
      2) al  comma  2,  dopo  la  parola  «utile»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  comunque  non  oltre  il   trentesimo   giorno   dalla
presentazione della medesima istanza,»; 
      3) nel comma 6, la parola  «commissione»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «corte di giustizia tributaria»; 
    dd) nell'articolo 65, al comma  3-bis  le  parole  «all'articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 47 e»; 
    ee) nell'articolo 79: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole  «e
finali»; 
      2) al comma 2, le parole «commissione tributaria provinciale  o
regionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «corte  di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»; 
      3) dopo il comma  2  sono  aggiunti  i  seguenti:  «2-bis.  Con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria  e  i  consigli
nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti
di giustizia tributaria,  sono  emanate  le  norme  tecniche  per  il
processo tributario telematico, nonche' approvati i  modelli  per  la
redazione degli atti processuali e per le  deposizioni  testimoniali,
dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali.  Il  decreto  indica
altresi' tutte le  disposizioni  tecnico-operative,  anche  di  fonte
regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione  e
che dalla medesima data restano abrogate. 
  2-ter.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  2-bis  sono  altresi'
stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, le regole  tecnico-operative  per
lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio. 
  2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il
processo  tributario  telematico,  e,  fino  al  momento  della  loro
individuazione, previa autorizzazione espressa del  Presidente  della
corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero,  in
corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle
notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti
giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate
con modalita' cartacea.». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
          h), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega  per
          la riforma fiscale»: 
              «Art. 4 (Principi e criteri direttivi per la  revisione
          dello  statuto  dei  diritti  del   contribuente).   -   1.
          Nell'esercizio  della  delega  di  cui  all'articolo  1  il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici per  la  revisione  dello  statuto  dei
          diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000,
          n. 212, le cui disposizioni costituiscono principi generali
          dell'ordinamento e criteri di  interpretazione  adeguatrice
          della legislazione tributaria: 
                Omissis. 
                h) potenziare l'esercizio del  potere  di  autotutela
          estendendone   l'applicazione   agli    errori    manifesti
          nonostante   la   definitivita'    dell'atto,    prevedendo
          l'impugnabilita'  del  diniego  ovvero  del  silenzio   nei
          medesimi casi nonche', con  riguardo  alle  valutazioni  di
          diritto e di fatto operate,  limitando  la  responsabilita'
          nel giudizio amministrativo contabile  dinanzi  alla  Corte
          dei conti alle sole condotte dolose; 
                Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  19,  comma  1,
          lettere da a) a h), della citata legge n. 111 del 2023: 
              «Art. 19 (Principi e criteri direttivi per la revisione
          della  disciplina  e   l'organizzazione   del   contenzioso
          tributario).  -  1.  Nell'esercizio  della  delega  di  cui
          all'articolo 1  il  Governo  osserva  altresi'  i  seguenti
          principi e criteri direttivi  specifici  per  la  revisione
          della  disciplina  e   l'organizzazione   del   contenzioso
          tributario: 
                a)  coordinare  con  la  nuova  disciplina   di   cui
          all'articolo 4, comma  1,  lettera  h),  altri  istituti  a
          finalita' deflativa  operanti  nella  fase  antecedente  la
          costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini  del  massimo
          contenimento dei tempi di  conclusione  della  controversia
          tributaria; 
                b) ampliare e  potenziare  l'informatizzazione  della
          giustizia tributaria mediante: 
                  1) la semplificazione della  normativa  processuale
          funzionale alla completa digitalizzazione del processo; 
                  2) l'obbligo dell'utilizzo di  modelli  predefiniti
          per la redazione degli atti processuali, dei verbali e  dei
          provvedimenti giurisdizionali; 
                  3)  la  disciplina  delle  conseguenze  processuali
          derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle
          modalita' telematiche; 
                  4) la previsione che la discussione da remoto possa
          essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel
          processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo
          restando il diritto di  queste  ultime  di  partecipare  in
          presenza; 
                c)  modificare  l'articolo   57   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli  615,
          secondo comma, e 617 del codice di procedura  civile  siano
          proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalita'
          e le forme previste dal citato decreto legislativo  n.  546
          del 1992, se il ricorrente assume  la  mancata  o  invalida
          notificazione   della   cartella   di   pagamento    ovvero
          dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma
          2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica  n.
          602 del 1973; 
                d) rafforzare il divieto di produrre nuovi  documenti
          nei gradi processuali successivi al primo; 
                e)  prevedere  la  pubblicazione  e   la   successiva
          comunicazione alle parti del dispositivo dei  provvedimenti
          giurisdizionali entro sette giorni dalla  deliberazione  di
          merito, salva la possibilita' di depositare la sentenza nei
          trenta   giorni   successivi   alla    comunicazione    del
          dispositivo; 
                f) accelerare lo  svolgimento  della  fase  cautelare
          anche nei gradi di giudizio successivi al primo; 
                g)  prevedere  l'impugnabilita'  dell'ordinanza   che
          accoglie    o    respinge    l'istanza    di    sospensione
          dell'esecuzione dell'atto impugnato; 
                h) prevedere interventi di deflazione del contenzioso
          tributario in tutti  i  gradi  di  giudizio,  ivi  compreso
          quello dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,  favorendo  la
          definizione agevolata delle liti pendenti; 
                Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 11, 12, 14, 15,
          16, 16-bis, 19, 21, 25-bis, 33, 34, 35,  36,  37,  47,  48,
          48-bis.1,  48-ter,  52,  62-bis,  65  e  79,  del   decreto
          legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  «Disposizioni  sul
          processo tributario in attuazione della delega  al  Governo
          contenuta nell'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413», come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 7(Poteri delle corti di giustizia  tributaria  di
          primo  e  secondo  grado).  -  1.  Le  corti  di  giustizia
          tributaria di primo e secondo grado, ai fini  istruttori  e
          nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano  tutte
          le  facolta'  di  accesso,  di  richiesta   di   dati,   di
          informazioni e chiarimenti conferite agli uffici  tributari
          ed all' ente locale da ciascuna legge d'imposta. 
              2. Le corti di giustizia tributaria di primo e  secondo
          grado, quando occorre  acquisire  elementi  conoscitivi  di
          particolare  complessita',  possono   richiedere   apposite
          relazioni  ad  organi  tecnici  dell'amministrazione  dello
          Stato o di altri enti  pubblici  compreso  il  Corpo  della
          Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza  tecnica.  I
          compensi  spettanti  ai  consulenti  tecnici  non   possono
          eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319,
          e successive modificazioni e integrazioni. 
              3. 
              4. Non e' ammesso il giuramento. La corte di  giustizia
          tributaria,  ove  lo  ritenga  necessario  ai  fini   della
          decisione  e  anche  senza  l'accordo  delle  parti,   puo'
          ammettere la prova testimoniale, assunta con  le  forme  di
          cui all'articolo 257-bis del codice  di  procedura  civile.
          Nei casi in  cui  la  pretesa  tributaria  sia  fondata  su
          verbali o altri atti facenti fede fino a querela di  falso,
          la prova  e'  ammessa  soltanto  su  circostanze  di  fatto
          diverse da quelle  attestate  dal  pubblico  ufficiale.  La
          notificazione dell'intimazione e del modulo di  deposizione
          testimoniale, il cui modello, con  le  relative  istruzioni
          per  la  compilazione,  e'  reso   disponibile   sul   sito
          istituzionale dal Dipartimento della Giustizia  tributaria,
          puo' essere effettuata anche in via telematica.  In  deroga
          all'articolo 103-bis delle disposizioni di  attuazione  del
          codice di procedura civile, se il testimone e' in  possesso
          di firma digitale, il  difensore  della  parte  che  lo  ha
          citato deposita telematicamente il  modulo  di  deposizione
          trasmessogli  dal  testimone  dopo  che  lo  stesso  lo  ha
          compilato e  sottoscritto  in  ogni  sua  parte  con  firma
          digitale  apposta  in  base  a  un  certificato  di   firma
          qualificato la cui validita' non e' scaduta ovvero che  non
          e'   stato   revocato   o   sospeso   al   momento    della
          sottoscrizione. 
              5. Le commissioni tributarie, se ritengono  illegittimo
          un regolamento o un atto generale rilevante ai  fini  della
          decisione,  non  lo  applicano,  in  relazione  all'oggetto
          dedotto in giudizio, salva l'eventuale  impugnazione  nella
          diversa sede competente. 
              5-bis.   L'amministrazione   prova   in   giudizio   le
          violazioni contestate  con  l'atto  impugnato.  Il  giudice
          fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel
          giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della  sua
          fondatezza manca o e'  contraddittoria  o  se  e'  comunque
          insufficiente  a  dimostrare,  in  modo  circostanziato   e
          puntuale, comunque in coerenza con la normativa  tributaria
          sostanziale, le ragioni oggettive  su  cui  si  fondano  la
          pretesa impositiva e l'irrogazione delle  sanzioni.  Spetta
          comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta
          di rimborso, quando non sia  conseguente  al  pagamento  di
          somme oggetto di accertamenti impugnati.». 
              «Art. 11 (Capacita' di stare  in  giudizio).  -  1.  Le
          parti diverse da quelle indicate nei commi 2  e  3  possono
          stare in giudizio anche  mediante  procuratore  generale  o
          speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai
          parenti o affini entro il quarto grado ai soli  fini  della
          partecipazione all'udienza pubblica, puo'  risultare  anche
          da scrittura privata non autenticata. 
              2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli di cui al  decreto  legislativo
          30  luglio  1999,  n.   300   nonche'   dell'agente   della
          riscossione, nei cui confronti e' proposto il ricorso,  sta
          in  giudizio   direttamente   o   mediante   la   struttura
          territoriale sovraordinata.  Stanno  altresi'  in  giudizio
          direttamente  le  cancellerie  o  segreterie  degli  uffici
          giudiziari per il  contenzioso  in  materia  di  contributo
          unificato. 
              3. L'ente locale  nei  cui  confronti  e'  proposto  il
          ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il  dirigente
          dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi  di
          figura dirigenziale, mediante il titolare  della  posizione
          organizzativa in cui e' collocato detto ufficio. 
              3-bis. 
              3-ter. La Regione nei  cui  confronti  e'  proposto  il
          ricorso puo' stare in giudizio anche mediante  i  dirigenti
          degli uffici finanziari e  tributari,  nonche'  mediante  i
          funzionari    individuati     dall'ente     con     proprio
          provvedimento.». 
              «Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le  parti,  diverse
          dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai
          soggetti iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere
          assistite in giudizio da un difensore abilitato. 
              2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le
          parti possono stare in giudizio senza  assistenza  tecnica.
          Per valore della lite si intende l'importo del  tributo  al
          netto degli interessi e delle eventuali  sanzioni  irrogate
          con l'atto impugnato;  in  caso  di  controversie  relative
          esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il  valore  e'
          costituito dalla somma di queste. 
              3. Sono abilitati all'assistenza tecnica,  se  iscritti
          nei relativi albi professionali o  nell'elenco  di  cui  al
          comma 4: 
                a) gli avvocati; 
                b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti
          dell'Albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli   esperti
          contabili; 
                c) i consulenti del lavoro; 
                d) i soggetti di cui all'articolo  63,  terzo  comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600; 
                e)  i  soggetti  gia'  iscritti  alla  data  del   30
          settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti  dalle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          per la sub-categoria tributi, in  possesso  di  diploma  di
          laurea in  giurisprudenza  o  in  economia  e  commercio  o
          equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente  alle
          materie concernenti le imposte di registro, di successione,
          i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; 
                f) i funzionari delle associazioni di categoria  che,
          alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti  negli  elenchi
          tenuti  dalle  Intendenze   di   finanza   competenti   per
          territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo  30,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 636; 
                g) i dipendenti delle  associazioni  delle  categorie
          rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia  e  del
          lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti  delle  imprese,  o  delle
          loro controllate ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile,  primo  comma,  numero   1),   limitatamente   alle
          controversie nelle quali sono parti,  rispettivamente,  gli
          associati e le imprese o loro controllate, in possesso  del
          diploma  di  laurea  magistrale  in  giurisprudenza  o   in
          economia ed equipollenti, o  di  diploma  di  ragioneria  e
          della relativa abilitazione professionale; 
                h) i dipendenti  dei  centri  di  assistenza  fiscale
          (CAF) di cui all'articolo  32  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e delle relative societa' di  servizi,
          purche' in possesso di  diploma  di  laurea  magistrale  in
          giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di  diploma
          di ragioneria e della relativa abilitazione  professionale,
          limitatamente  alle  controversie  dei   propri   assistiti
          originate da adempimenti per i quali  il  CAF  ha  prestato
          loro assistenza. 
              4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d),
          e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle  finanze
          del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico del bilancio dello Stato. Con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministero  della
          giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  disciplinate   le
          modalita'  di  tenuta  dell'elenco,  nonche'  i   casi   di
          incompatibilita',  diniego,  sospensione  e  revoca   della
          iscrizione anche sulla  base  dei  principi  contenuti  nel
          codice deontologico forense.  L'elenco  e'  pubblicato  nel
          sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma  2,
          primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica,
          se iscritti nei relativi albi professionali: 
                a) gli ingegneri; 
                b) gli architetti; 
                c) i geometri; 
                d) i periti industriali; 
                e) i dottori agronomi e forestali; 
                f) gli agrotecnici; 
                g) i periti agrari. 
              6. Per le controversie  relative  ai  tributi  doganali
          sono   anche   abilitati   all'assistenza    tecnica    gli
          spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo. 
              7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a  6  deve  essere
          conferito l'incarico con  atto  pubblico  o  con  scrittura
          privata autenticata od anche in calce o  a  margine  di  un
          atto  del  processo,  nel  qual  caso   la   sottoscrizione
          autografa e' certificata dallo stesso incaricato salvo  che
          il  conferente   apponga   la   propria   firma   digitale.
          All'udienza  pubblica  l'incarico  puo'  essere   conferito
          oralmente e se ne da' atto a verbale. Il difensore,  quando
          la procura e' conferita su supporto cartaceo,  ne  deposita
          telematicamente  la  copia   per   immagine   su   supporto
          informatico,   attestandone   la   conformita'   ai   sensi
          dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7  marzo
          2005,   n.   82,   con   l'inserimento    della    relativa
          dichiarazione. 
              7-bis. La procura alle liti  si  considera  apposta  in
          calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su  un
          separato documento informatico  depositato  telematicamente
          insieme all'atto cui la stessa si riferisce  ovvero  quando
          e' rilasciata su foglio separato del  quale  e'  effettuata
          copia   informatica,   anche   per   immagine,   depositata
          telematicamente  insieme  all'atto   cui   la   stessa   si
          riferisce. 
              8.  Le  Agenzie  delle  entrate,  delle  dogane  e  dei
          monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato. 
              9. I soggetti in possesso dei requisiti  richiesti  nei
          commi 3, 5 e 6 possono  stare  in  giudizio  personalmente,
          ferme  restando  le  limitazioni  all'oggetto  della   loro
          attivita' previste nei medesimi commi. 
              10. Si applica l'articolo 182 del codice  di  procedura
          civile  ed  i  relativi  provvedimenti  sono   emessi   dal
          presidente  della  commissione  o  della  sezione   o   dal
          collegio.». 
              «Art.  14  (Litisconsorzio  e  intervento).  -  1.   Se
          l'oggetto  del  ricorso  riguarda   inscindibilmente   piu'
          soggetti, questi devono essere  tutti  parte  nello  stesso
          processo  e  la  controversia  non   puo'   essere   decisa
          limitatamente ad alcuni di essi. 
              2. Se il  ricorso  non  e'  stato  proposto  da  o  nei
          confronti di tutti i  soggetti  indicati  nel  comma  1  e'
          ordinata l'integrazione  del  contraddittorio  mediante  la
          loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di
          decadenza. 
              3.  Possono  intervenire   volontariamente   o   essere
          chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente,
          sono destinatari dell'atto impugnato o parti  del  rapporto
          tributario controverso. 
              4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle
          forme  prescritte  per  la  parte  resistente,  in   quanto
          applicabili. 
              5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel
          processo notificando apposito  atto  a  tutte  le  parti  e
          costituendosi nelle forme di cui al comma precedente. 
              6.  Le  parti   chiamate   in   causa   o   intervenute
          volontariamente non possono impugnare autonomamente  l'atto
          se per esse al momento della costituzione e'  gia'  decorso
          il termine di decadenza. 
              6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei
          riguardi di un  atto  presupposto  emesso  da  un  soggetto
          diverso da  quello  che  ha  emesso  l'atto  impugnato,  il
          ricorso e' sempre proposto  nei  confronti  di  entrambi  i
          soggetti.». 
              «Art.  15  (Spese  del  giudizio).  -   1.   La   parte
          soccombente  e'  condannata  a  rimborsare  le  spese   del
          giudizio che sono liquidate con la sentenza. 
              2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in
          parte, in caso di soccombenza reciproca e quando  ricorrono
          gravi   ed   eccezionali   ragioni   che   devono    essere
          espressamente motivate ovvero quando la parte e'  risultata
          vittoriosa sulla base di documenti decisivi che  la  stessa
          ha prodotto solo nel corso del giudizio. 
              2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile. 
              2-ter. Le  spese  di  giudizio  comprendono,  oltre  al
          contributo  unificato,  gli  onorari  e   i   diritti   del
          difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre
          il  contributo  previdenziale  e   l'imposta   sul   valore
          aggiunto, se dovuti. 
              2-quater. Con  l'ordinanza  che  decide  sulle  istanze
          cautelari  la  commissione  provvede  sulle   spese   della
          relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva  efficacia
          anche dopo il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio,
          salvo  diversa  statuizione  espressa  nella  sentenza   di
          merito. 
              2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza
          tecnica sono liquidati sulla base  dei  parametri  previsti
          per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli
          elenchi di cui all'articolo 12, comma  4,  si  applicano  i
          parametri previsti  per  i  dottori  commercialisti  e  gli
          esperti contabili. 
              2-sexies.  Nella  liquidazione  delle  spese  a  favore
          dell'ente impositore, dell'agente della riscossione  e  dei
          soggetti iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se  assistiti
          da propri funzionari, si applicano le disposizioni  per  la
          liquidazione del compenso spettante agli avvocati,  con  la
          riduzione del venti per cento dell'importo complessivo  ivi
          previsto. La  riscossione  avviene  mediante  iscrizione  a
          ruolo a titolo definitivo dopo il  passaggio  in  giudicato
          della sentenza. 
              2-septies. (Abrogato). 
              2-octies. Qualora una delle  parti  ovvero  il  giudice
          abbia formulato una proposta  conciliativa,  non  accettata
          dall'altra  parte  senza  giustificato  motivo,  restano  a
          carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del
          50 per cento,  ove  il  riconoscimento  delle  sue  pretese
          risulti inferiore  al  contenuto  della  proposta  ad  essa
          effettuata. Se e' intervenuta  conciliazione  le  spese  si
          intendono compensate, salvo che  le  parti  stesse  abbiano
          diversamente   convenuto   nel    processo    verbale    di
          conciliazione. 
              2-nonies.  Nella  liquidazione  delle  spese  si  tiene
          altresi' conto del rispetto dei principi di sinteticita'  e
          chiarezza degli atti di parte.». 
              «Art. 16  (Comunicazioni  e  notificazioni).  -  1.  Le
          comunicazioni sono fatte mediante avviso  della  segreteria
          della corte di giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo
          grado   consegnato   alle   parti,   che   ne    rilasciano
          immediatamente ricevuta, o spedito  a  mezzo  del  servizio
          postale con raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.  Le
          comunicazioni  agli  enti  impositori,  agli  agenti  della
          riscossione  ed  ai  soggetti  iscritti  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446,  possono  essere  fatte  mediante  trasmissione  di
          elenco in duplice esemplare, uno dei quali,  immediatamente
          datato e sottoscritto  per  ricevuta,  e'  restituito  alla
          segreteria della corte di giustizia tributaria di  primo  e
          secondo grado.  La  segreteria  puo'  anche  richiedere  la
          notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
          o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2. 
              1-bis. 
              2. Le notificazioni sono fatte secondo le  norme  degli
          articoli 137 e seguenti del  codice  di  procedura  civile,
          salvo quanto disposto dall' art. 17. 
              3.  Le  notificazioni  possono   essere   fatte   anche
          direttamente  a  mezzo  del   servizio   postale   mediante
          spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato  con
          avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti  segni  o
          indicazioni  dai  quali  possa   desumersi   il   contenuto
          dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero  delle  finanze
          ed   all'   ente   locale   mediante   consegna   dell'atto
          all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. 
              4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione  e
          i soggetti iscritti nell'albo di cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  provvedono
          alle notificazioni anche a mezzo del messo  comunale  o  di
          messo  autorizzato  dall'amministrazione  finanziaria,  con
          l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2. 
              5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo  del
          servizio  postale  si  considera  fatta  nella  data  della
          spedizione; i termini che hanno inizio dalla  notificazione
          o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
          ricevuto.». 
              «Art. 16-bis (Comunicazioni, notificazioni  e  depositi
          telematici). - 1. Le comunicazioni sono effettuate mediante
          posta  elettronica  certificata,  ai  sensi   del   decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni. Tra  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto  legislativo,
          le   comunicazioni   sono   effettuate   anche   ai   sensi
          dell'articolo 76 dello stesso decreto. L'indirizzo di posta
          elettronica certificata del  difensore  o  delle  parti  e'
          indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.  E'  onere
          del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo  di
          posta elettronica certificata a quelli  delle  altre  parti
          costituite e alla segreteria la quale, in difetto,  non  e'
          tenuta a cercare il nuovo indirizzo del  difensore  ne'  ad
          effettuargli  la   comunicazione   mediante   deposito   in
          segreteria. In caso di pluralita' di difensori di una parte
          costituita, la comunicazione e' perfezionata se ricevuta da
          almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri. 
              2. Nelle ipotesi di mancata indicazione  dell'indirizzo
          di posta elettronica  certificata  del  difensore  o  della
          parte ed ove lo  stesso  non  sia  reperibile  da  pubblici
          elenchi, ovvero  nelle  ipotesi  di  mancata  consegna  del
          messaggio  di  posta  elettronica  certificata  per   cause
          imputabili al destinatario, le comunicazioni sono  eseguite
          esclusivamente mediante deposito in segreteria della  corte
          di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Nei  casi
          di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite
          ai sensi dell'articolo 16. 
              3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici  di  cui
          all'articolo 7, comma 2, notificano e depositano  gli  atti
          processuali, i documenti e i provvedimenti  giurisdizionali
          esclusivamente con le modalita' telematiche previste  dalle
          vigenti norme tecniche del processo tributario  telematico,
          salva la possibilita', nelle ipotesi  di  cui  all'articolo
          79, di effettuare le notificazioni ai  sensi  dell'articolo
          16. 
              3-bis (Abrogato). 
              4. L'indicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata   valevole   per   le   comunicazioni   e    le
          notificazioni equivale  alla  comunicazione  del  domicilio
          eletto. 
              4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da  1
          a 3, nonche' delle  vigenti  norme  tecniche  del  processo
          tributario telematico, non costituisce causa di invalidita'
          del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine
          perentorio stabilito dal giudice.». 
              «Art. 19 (Atti impugnabili e oggetto del ricorso). - 1.
          Il ricorso puo' essere proposto avverso: 
                a) l'avviso di accertamento del tributo; 
                b) l'avviso di liquidazione del tributo; 
                c) il provvedimento che irroga le sanzioni; 
                d) il ruolo e la cartella di pagamento; 
                e) l'avviso di mora; 
                e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di  cui
          all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; 
                e-ter) il fermo di  beni  mobili  registrati  di  cui
          all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; 
                f)  gli  atti  relativi  alle  operazioni   catastali
          indicate nell' art. 2, comma 2; 
                g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di
          tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori
          non dovuti; 
                g-bis) il rifiuto espresso o tacito  sull'istanza  di
          autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212; 
                g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela
          nei casi previsti dall'articolo 10-quinques della legge  27
          luglio 2000, n. 212; 
                h) il diniego  o  la  revoca  di  agevolazioni  o  il
          rigetto di domande di  definizione  agevolata  di  rapporti
          tributari; 
                h-bis)  la  decisione  di  rigetto  dell'istanza   di
          apertura di procedura amichevole presentata ai sensi  della
          direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre  2017
          o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali
          per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e'  parte
          ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione
          delle doppie imposizioni in caso di rettifica  degli  utili
          di imprese associate n. 90/436/CEE; 
                i) ogni altro atto per il quale la legge  ne  preveda
          l'autonoma impugnabilita' davanti alle corti  di  giustizia
          tributaria di primo e secondo grado. 
              2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
          l'indicazione del termine entro il quale  il  ricorso  deve
          essere proposto e della corte di  giustizia  tributaria  di
          primo e secondo grado competente,  nonche'  delle  relative
          forme da osservare ai sensi dell'art. 20. 
              3.  Gli  atti  diversi  da  quelli  indicati  non  sono
          impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti  autonomamente
          impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri.  La
          mancata notificazione di  atti  autonomamente  impugnabili,
          adottati precedentemente all' atto notificato, ne  consente
          l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.». 
              «Art. 21 (Termine per la proposizione del  ricorso).  -
          1.  Il   ricorso   deve   essere   proposto   a   pena   di
          inammissibilita'  entro  sessanta  giorni  dalla  data   di
          notificazione dell'atto impugnato. La  notificazione  della
          cartella di pagamento vale  anche  come  notificazione  del
          ruolo. 
              2.  Il  ricorso  avverso  il  rifiuto  tacito  di   cui
          all'articolo 19, comma 1, lettere g),  g-bis)  puo'  essere
          proposto  dopo  il  novantesimo  giorno  dalla  domanda  di
          restituzione o di autotutela  presentata  entro  i  termini
          previsti da ciascuna legge d'imposta e  fino  a  quando  il
          diritto alla restituzione non e' prescritto. La domanda  di
          restituzione, in mancanza di disposizioni  specifiche,  non
          puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento  ovvero,
          se posteriore, dal  giorno  in  cui  si  e'  verificato  il
          presupposto per la restituzione.». 
              «Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita').
          - 1. Al fine del deposito e della  notifica  con  modalita'
          telematiche della copia informatica, anche per immagine, di
          un atto processuale  di  parte,  di  un  provvedimento  del
          giudice o di un documento formato su supporto  analogico  e
          detenuto in originale o in copia conforme, il  difensore  e
          il  dipendente  di  cui  si  avvalgono  l'ente  impositore,
          l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo
          di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446,  attestano  la  conformita'  della  copia  al
          predetto atto  secondo  le  modalita'  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              2. Analogo potere di  attestazione  di  conformita'  e'
          esteso, anche per l'estrazione  di  copia  analogica,  agli
          atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico,
          formato  dalla  segreteria   della   corte   di   giustizia
          tributaria di primo e secondo grado ai sensi  dell'articolo
          14 del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          23 dicembre 2013, n. 163,  o  trasmessi  in  allegato  alle
          comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti
          atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico  o
          trasmessi  in  allegato  alle   comunicazioni   telematiche
          dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche
          se privi dell'attestazione di conformita' all'originale  da
          parte dell'ufficio di segreteria. 
              3.   La   copia   informatica   o    cartacea    munita
          dell'attestazione  di  conformita'  ai  sensi   dei   commi
          precedenti equivale all'originale  o  alla  copia  conforme
          dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente  nel
          fascicolo informatico. 
              4.  L'estrazione  di  copie  autentiche  ai  sensi  del
          presente articolo, esonera dal  pagamento  dei  diritti  di
          copia. 
              5. Nel compimento dell'attestazione  di  conformita'  i
          soggetti di cui  al  presente  articolo  assumono  ad  ogni
          effetto la veste di pubblici ufficiali. 
              5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo  telematico
          non  devono  essere  nuovamente   depositati   nelle   fasi
          successive del giudizio o  nei  suoi  ulteriori  gradi.  Il
          giudice non tiene conto  degli  atti  e  dei  documenti  su
          supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo
          telematico la copia informatica, anche per immagine, munita
          di attestazione di conformita' all'originale.». 
              «Art. 33 (Trattazione in camera di consiglio). - 1.  La
          controversia e' trattata in camera di consiglio  salvo  che
          almeno  una  delle  parti  non  chieda  la  discussione  in
          pubblica udienza, in presenza o  da  remoto,  con  apposita
          istanza da notificare alle altre parti costituite entro  il
          termine di cui all'articolo 32, comma 2,  e  da  depositare
          nella segreteria unitamente alla prova della notificazione.
          Sa una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in
          presenza e un'altra parte chiede  invece  di  discutere  da
          remoto,  la  discussione  avviene  in  presenza  fermo   il
          diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel
          caso in cui una parte chieda di  discutere  in  presenza  i
          giudici ed il personale amministrativo  partecipano  sempre
          in presenza alla discussione. 
              2. Il relatore espone al collegio,  senza  la  presenza
          delle parti, i fatti e le questioni della controversia. 
              3. Della trattazione in camera di consiglio e'  redatto
          processo verbale dal segretario.». 
              «Art. 35 (Deliberazioni del collegio giudicante). -  1.
          Il collegio  giudicante,  subito  dopo  la  discussione  in
          pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, subito  dopo
          l'esposizione  del  relatore,  delibera  la  decisione   in
          segreto nella  camera  di  consiglio  e,  al  termine,  da'
          lettura immediata del dispositivo,  salva  la  facolta'  di
          riservarne il deposito in segreteria e la  sua  contestuale
          comunicazione ai difensori delle parti costituite entro  il
          termine perentorio dei successivi sette giorni. 
              2. Quando ne ricorrono i  motivi  la  deliberazione  in
          camera di consiglio  puo'  essere  rinviata  di  non  oltre
          trenta giorni. 
              3. Alle deliberazioni  del  collegio  si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice
          di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non
          definitive o limitate solo ad alcune domande.». 
              «Art. 36 (Contenuto della sentenza). - 1.  La  sentenza
          e' pronunciata in nome del popolo italiano ed e'  intestata
          alla Repubblica italiana. 
              2. La sentenza deve contenere: 
                1) l'indicazione  della  composizione  del  collegio,
          delle parti e dei loro difensori se vi sono; 
                2)  la  concisa  esposizione  dello  svolgimento  del
          processo; 
                3) le richieste delle parti; 
                4) la succinta esposizione  dei  motivi  in  fatto  e
          diritto  di  accoglimento  o  di  rigetto,  relativi   alle
          questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi  di
          annullabilita' o di nullita' dell'atto; 
                5) il dispositivo. 
              3. La sentenza deve inoltre  contenere  la  data  della
          deliberazione  ed  e'   sottoscritta   dal   presidente   e
          dall'estensore.». 
              «Art.   37   (Pubblicazione   e   comunicazione   della
          sentenza). - 1. La sentenza e'  resa  pubblica,  nel  testo
          integrale originale,  mediante  deposito  telematico  nella
          segreteria della corte di giustizia tributaria di  primo  e
          secondo  grado  entro  trenta  giorni  dalla   data   della
          deliberazione.  Il  segretario  fa   risultare   l'avvenuto
          deposito  della  sentenza  apponendovi  la  propria   firma
          digitale  e  la  data,  dandone  comunicazione  alle  parti
          costituite entro tre giorni dal deposito. 
              2. (abrogato).». 
              «Art. 47 (Sospensione dell'atto  impugnato).  -  1.  Il
          ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno
          grave  ed  irreparabile,  puo'  chiedere  alla   corte   di
          giustizia di primo o di secondo grado presso  la  quale  e'
          pendente il giudizio, ovvero adita ai  sensi  dell'articolo
          62-bis, la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con
          istanza motivata proposta nel ricorso o con  atto  separato
          notificata alle altre  parti  e  depositato  in  segreteria
          sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art.
          22. 
              2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della
          istanza di sospensione per la  prima  camera  di  consiglio
          utile e comunque  non  oltre  il  trentesimo  giorno  dalla
          presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia
          data comunicazione alle parti almeno cinque  giorni  liberi
          prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione
          non  puo',  in  ogni  caso,  coincidere  con  l'udienza  di
          trattazione del merito della controversia. 
              3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa
          delibazione del merito, puo' disporre con decreto  motivato
          la  provvisoria  sospensione  dell'esecuzione   fino   alla
          pronuncia del collegio o del giudice monocratico. 
              4. Il collegio o  il  giudice  monocratico  sentite  le
          parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede
          con ordinanza motivata nella stessa udienza di  trattazione
          dell'istanza. L'ordinanza e' immediatamente comunicata alle
          parti.  L'ordinanza  cautelare  collegiale  e'  impugnabile
          innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
          entro il termine perentorio di quindici  giorni  dalla  sua
          comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si
          applicano le disposizioni di cui ai commi  2,  3  e  4,  in
          quanto  compatibili.  L'ordinanza  cautelare  del   giudice
          monocratico e' impugnabile solo con  reclamo  innanzi  alla
          medesima Corte di giustizia tributaria di  primo  grado  in
          composizione collegiale, da  notificare  alle  altre  parti
          costituite nel termine perentorio di quindici giorni  dalla
          sua   comunicazione   da   parte   della   segreteria.   Al
          procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai
          commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e  l'ordinanza
          che decide sul  reclamo  non  e'  impugnabile.  L'ordinanza
          cautelare della corte di giustizia  tributaria  di  secondo
          grado non e' impugnabile. 
              5.  La  sospensione  puo'  anche  essere   parziale   e
          subordinata  alla  prestazione  della   garanzia   di   cui
          all'articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia  e'
          esclusa per i  ricorrenti  con  "bollino  di  affidabilita'
          fiscale". Ai fini della  disposizione  di  cui  al  periodo
          precedente, i  ricorrenti  con  "bollino  di  affidabilita'
          fiscale" sono i contribuenti soggetti  alla  disciplina  di
          cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio  di
          affidabilita' pari ad almeno 9  negli  ultimi  tre  periodi
          d'imposta precedenti a quello di proposizione  del  ricorso
          per i quali tali punteggi siano disponibili. 
              5-bis. 
              6. Nei  casi  di  sospensione  dell'atto  impugnato  la
          trattazione della  controversia  deve  essere  fissata  non
          oltre novanta giorni dalla pronuncia. 
              7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data  di
          pubblicazione della sentenza. 
              8. In caso di mutamento delle circostanze la  corte  di
          giustizia di primo o di secondo grado presso  la  quale  e'
          pendente il giudizio su  istanza  motivata  di  parte  puo'
          revocare o  modificare  il  provvedimento  cautelare  prima
          della sentenza, osservate per quanto possibile le forme  di
          cui ai commi 1, 2 e 4. 
              8-bis. Durante il periodo di sospensione  cautelare  si
          applicano  gli  interessi  al   tasso   previsto   per   la
          sospensione amministrativa.». 
              «Art. 48 (Conciliazione fuori  udienza).  -  1.  Se  in
          pendenza del  giudizio  le  parti  raggiungono  un  accordo
          conciliativo,  presentano  istanza  congiunta  sottoscritta
          personalmente o dai difensori per la definizione  totale  o
          parziale della controversia. 
              2.  Se  la  data  di  trattazione  e'  gia'  fissata  e
          sussistono le condizioni di  ammissibilita',  la  corte  di
          giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della
          materia  del  contendere.  Se  l'accordo  conciliativo   e'
          parziale, la corte dichiara  con  ordinanza  la  cessazione
          parziale  della  materia  del  contendere  e  procede  alla
          ulteriore trattazione della causa. 
              3. Se la data di trattazione non e'  fissata,  provvede
          con decreto il presidente della sezione. 
              4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione
          dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate  le
          somme dovute con i termini e  le  modalita'  di  pagamento.
          L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme
          dovute all'ente impositore e per il pagamento  delle  somme
          dovute al contribuente. 
              4-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, in quanto compatibili, anche  alle  controversie
          pendenti davanti alla Corte di Cassazione.». 
              «Art. 48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla  corte  di
          giustizia  tributaria).  -  1.  La   corte   di   giustizia
          tributaria, ove possibile, puo' formulare  alle  parti  una
          proposta  conciliativa,  avuto  riguardo  all'oggetto   del
          giudizio e ai precedenti giurisprudenziali. 
              2. La proposta puo' essere formulata in udienza o fuori
          udienza. Se e' formulata fuori udienza, e' comunicata  alle
          parti. Se e' formulata in udienza, e' comunicata alle parti
          non comparse con la fissazione di una nuova udienza. 
              3. La causa, se richiesto  da  una  delle  parti,  puo'
          essere   rinviata   alla   successiva   udienza   per    il
          perfezionamento dell'accordo  conciliativo.  Ove  l'accordo
          non si perfezioni, si procede  nella  stessa  udienza  alla
          trattazione della causa. 
              4. La conciliazione si perfeziona con la redazione  del
          processo verbale, nel quale sono indicati le  somme  dovute
          nonche' i termini e le modalita' di pagamento. Il  processo
          verbale costituisce titolo per la riscossione  delle  somme
          dovute all'ente impositore e per il pagamento  delle  somme
          dovute al contribuente. 
              5. Il giudice dichiara con  sentenza  l'estinzione  del
          giudizio per cessazione della materia del contendere. 
              6. La proposta di  conciliazione  non  puo'  costituire
          motivo di ricusazione o astensione del giudice.». 
              «Art.  48-ter  (Definizione  e  pagamento  delle  somme
          dovute). - 1. Le sanzioni amministrative si applicano nella
          misura del quaranta per cento  del  minimo  previsto  dalla
          legge, in caso di perfezionamento della  conciliazione  nel
          corso del primo  grado  di  giudizio  e  nella  misura  del
          cinquanta per cento del minimo  previsto  dalla  legge,  in
          caso di perfezionamento nel  corso  del  secondo  grado  di
          giudizio e nella misura del sessanta per cento  del  minimo
          previsto dalla  legge  in  caso  di  perfezionamento  della
          conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione. 
              2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso  di
          rateizzazione, della  prima  rata  deve  essere  effettuato
          entro   venti   giorni   dalla   data   di   sottoscrizione
          dell'accordo conciliativo  di  cui  all'articolo  48  o  di
          redazione del processo verbale di cui agli articoli  48-bis
          e 48-bis.1. 
              3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di
          una delle rate, compresa la  prima,  entro  il  termine  di
          pagamento della  rata  successiva,  il  competente  ufficio
          provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme  dovute
          a titolo di imposta, interessi e  sanzioni,  nonche'  della
          sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, aumentata della  meta'  e  applicata
          sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. 
              4. Per il versamento  rateale  delle  somme  dovute  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  previste
          per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218.». 
              «Art.   52   (Giudice   competente   e    provvedimenti
          sull'esecuzione provvisoria in appello). - 1.  La  sentenza
          della corte di giustizia tributaria  di  primo  grado  puo'
          essere appellata alla  corte  di  giustizia  tributaria  di
          secondo grado competente a norma dell'articolo 4, comma 2. 
              2. L'appellante puo' chiedere alla corte  di  giustizia
          tributaria di secondo grado di sospendere  in  tutto  o  in
          parte   l'esecutivita'   della   sentenza   impugnata,   se
          sussistono gravi e fondati motivi. 
              3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della
          istanza di sospensione per la  prima  camera  di  consiglio
          utile e comunque  non  oltre  il  trentesimo  giorno  dalla
          presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia
          data comunicazione alle parti almeno cinque  giorni  liberi
          prima. 
              4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa
          delibazione del merito, puo' disporre con decreto  motivato
          la sospensione dell'esecutivita' della sentenza  fino  alla
          pronuncia del collegio. 
              5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio
          e delibato il merito, provvede con ordinanza  motivata  non
          impugnabile. 
              6.  La  sospensione  puo'   essere   subordinata   alla
          prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma  2.
          Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis. 
              6-bis.  L'udienza  di   trattazione   dell'istanza   di
          sospensione  non  puo',  in  ogni  caso,   coincidere   con
          l'udienza di trattazione del merito della controversia.». 
              «Art. 62-bis (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
          della sentenza impugnata per cassazione). - 1. La parte che
          ha proposto ricorso per cassazione puo' chiedere alla corte
          di giustizia tributaria  che  ha  pronunciato  la  sentenza
          impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutivita'
          allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. 
              2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della
          istanza di sospensione per la  prima  camera  di  consiglio
          utile,  comunque  non  oltre  il  trentesimo  giorno  dalla
          presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia
          data comunicazione alle parti almeno  dieci  giorni  liberi
          prima. 
              3. In caso di eccezionale urgenza  il  presidente  puo'
          disporre    con    decreto    motivato    la    sospensione
          dell'esecutivita' della sentenza fino  alla  pronuncia  del
          collegio. 
              4.  Il  collegio,  sentite  le  parti  in   camera   di
          consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. 
              5.  La  sospensione  puo'   essere   subordinata   alla
          prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2.
          Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis. 
              6.  La  corte  di   giustizia   tributaria   non   puo'
          pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la  parte
          istante non dimostra di avere  depositato  il  ricorso  per
          cassazione contro la sentenza.». 
              «Art.  65  (Proposizione  della  impugnazione).  -   1.
          Competente  per  la  revocazione  e'  la  stessa  corte  di
          giustizia tributaria  di  primo  e  secondo  grado  che  ha
          pronunciato la sentenza impugnata. 
              2. A pena di inammissibilita' il ricorso deve contenere
          gli  elementi  previsti  dall'  art.  53,  comma  1,  e  la
          specifica indicazione del motivo  di  revocazione  e  della
          prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art.  395
          del codice di procedura civile  nonche'  del  giorno  della
          scoperta o della falsita' dichiarata  o  del  recupero  del
          documento. La prova della sentenza passata in giudicato che
          accerta il dolo del giudice deve essere  data  mediante  la
          sua produzione in copia autentica. 
              3. Il ricorso per revocazione e' proposto e  depositato
          a norma dell'art. 53, comma 2. 
              3-bis. Le parti possono proporre istanze  cautelari  ai
          sensi delle disposizioni di cui agli articoli 47 e  52,  in
          quanto compatibili.». 
              «Art.  79  (Norme  transitorie  e  finali).  -  1.   Le
          disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58,  comma
          1, non si applicano  ai  giudizi  gia'  pendenti  in  grado
          d'appello davanti alla commissione  tributaria  di  secondo
          grado  e  a  quelli  iniziati  davanti   alla   commissione
          tributaria regionale se il primo grado si e'  svolto  sotto
          la disciplina della legge anteriore. 
              2.  Nei  giudizi  davanti  alla  corte   di   giustizia
          tributaria   di   primo   e   secondo   grado   riguardanti
          controversie  gia'  pendenti  davanti   ad   altri   organi
          giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione  della
          costituzione delle  parti  secondo  le  nuove  norme  sulla
          assistenza tecnica e' disposta, ove necessario, secondo  le
          modalita' e nel termine perentorio fissato  dal  presidente
          della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto  o
          con  ordinanza  da  comunicare  alle  parti  a  cura  della
          segreteria. 
              2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia
          tributaria  e  i  consigli  nazionali  dei   professionisti
          abilitati alla  difesa  davanti  alle  corti  di  giustizia
          tributaria, sono emanate le norme tecniche per il  processo
          tributario telematico, nonche' approvati i modelli  per  la
          redazione degli  atti  processuali  e  per  le  deposizioni
          testimoniali,   dei    verbali    e    dei    provvedimenti
          giurisdizionali.  Il  decreto  indica  altresi'  tutte   le
          disposizioni    tecnico-operative,    anche    di     fonte
          regolamentare, adottate anteriormente alla data  della  sua
          adozione e che dalla medesima data restano abrogate. 
              2-ter. Con il  decreto  di  cui  al  comma  2-bis  sono
          altresi'  stabilite,  nei  limiti  delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento  da
          remoto delle udienze e camere di consiglio. 
              2-quater. Nei casi  eccezionali  previsti  dalle  norme
          tecniche per il processo tributario telematico, e, fino  al
          momento della loro  individuazione,  previa  autorizzazione
          espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria
          di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa,  del
          relativo  Presidente  di   sezione,   il   deposito   delle
          notifiche, degli  atti  processuali  dei  documenti  e  dei
          provvedimenti giurisdizionali e le  relative  comunicazioni
          puo' essere effettuato con modalita' cartacea.».